PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente.
      2. Per apprendimento permanente si intende ogni attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
      3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione europea, riconosce e promuove l'esercizio del diritto all'apprendimento permanente come condizione:

          a) di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini, in relazione alle loro condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere;

          b) di effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          c) di sviluppo della competitività dell'Italia nel mondo.

      4. Il diritto all'apprendimento permanente ha per oggetto l'insieme dei processi formativi che riguardano i cittadini dalla nascita all'età avanzata e si esercita nell'insieme di opportunità di apprendimento a carattere formale, non formale e informale.
      5. Il diritto all'apprendimento permanente si esercita nel sistema integrato di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e cultura.

Art. 2.
(Diritto individuale alla formazione di base).

      1. Il diritto alla formazione di base riguarda tutti i cittadini fino al compimento del diciottesimo anno di età.

 

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      2. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni di età, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tale fine la Repubblica garantisce il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
      3. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
      4. È stabilito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e di formazione:

          a) nel sistema dell'istruzione scolastica;

          b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

          c) nell'esercizio dell'apprendistato.

      5. L'obbligo di frequenza di attività formative si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
      6. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento dell'istruzione scolastica, della formazione professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
      7. L'età per l'accesso al lavoro è di sedici anni.
      8. È fatto divieto, prima del compimento del diciottesimo anno di età, di qualsiasi rapporto di lavoro che non abbia una valenza formativa certificabile e sanzionabile in caso di inadempienza.

 

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Art. 3.
(Diritto individuale all'apprendimento permanente).

      1. È garantito l'accesso ad attività di apprendimento permanente a tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, di genere, di età e dalla loro cittadinanza, per l'acquisizione di competenze utili alla loro crescita personale e professionale.
      2. La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività di apprendimento permanente, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale, ai disabili, ai lavoratori anziani e a rischio di obsolescenza professionale, ai lavoratori discontinui, ai disoccupati, agli inoccupati e agli stranieri.

Art. 4.
(Politiche di supporto alla domanda di apprendimento permanente).

      1. La Repubblica incoraggia la domanda di apprendimento permanente di tutti i cittadini attraverso interventi che hanno per oggetto la riduzione degli ostacoli di natura economica, l'aumento del tempo disponibile ai fini dell'apprendimento permanente, le libertà individuali in materia di apprendimento permanente.
      2. Per la riduzione degli ostacoli di natura economica sono previsti i seguenti interventi:

          a) allocazioni di risorse in favore di soggetti altrimenti esclusi dall'accesso all'apprendimento permanente;

          b) promozione e incoraggiamento di forme di risparmio a fini di apprendimento permanente, attraverso prestiti e forme assicurative;

          c) agevolazioni fiscali rapportate agli investimenti in apprendimento permanente di individui e di imprese.

 

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      3. Allo scopo di aumentare il tempo disponibile a fini di apprendimento permanente sono predisposti i seguenti interventi:

          a) il supporto alle diverse forme di permessi di studio retribuiti per lavoratori dipendenti e, in generale, di rafforzamento della compatibilità tra orario di lavoro e tempi per l'apprendimento permanente;

          b) la previsione di diritti individuali di apprendimento permanente in materie particolari di interesse sociale.

      4. Ai fini del riconoscimento delle libertà individuali in materia di apprendimento permanente sono previsti i seguenti interventi:

          a) il diritto individuale all'informazione sull'offerta esistente e sulla sua qualità;

          b) il diritto individuale alla scelta dell'offerta rispondente agli interessi personali e alla possibilità di personalizzare i percorsi di apprendimento permanente;

          c) il diritto individuale al riconoscimento e alla certificazione delle competenze acquisite sia nella precedente esperienza di vita e di lavoro che al termine di un percorso di apprendimento permanente.

Art. 5.
(Politiche di supporto all'offerta di apprendimento permanente).

      1. La Repubblica promuove e incoraggia la presenza su tutto il territorio nazionale di un sistema integrato di apprendimento permanente che assicuri un'offerta differenziata per livelli, modalità e contenuti, e volto a rispondere ai bisogni educativi dei diversi strati della popolazione dalla prima infanzia all'età avanzata, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori atipici, degli imprenditori e dei disoccupati.

 

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      2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi:

          a) investimenti pubblici e privati nel campo dell'edilizia e delle infrastrutture tecnologiche a carattere educativo;

          b) rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni educative pubbliche;

          c) sviluppo dell'iniziativa privata per la creazione di servizi educativi di interesse pubblico;

          d) sviluppo della ricerca a supporto dei processi di innovazione dell'offerta;

          e) riqualificazione dei percorsi di formazione iniziale e continua del personale addetto alla programmazione, alla gestione e all'erogazione dei servizi;

          f) diffusione di modelli di controllo e di gestione della qualità dell'offerta;

          g) sviluppo della qualità educativa dei luoghi di lavoro.

Art. 6.
(Politiche di sviluppo dei servizi di supporto).

      1. La Repubblica promuove e incoraggia la presenza su tutto il territorio nazionale di una rete di servizi di supporto al sistema integrato di apprendimento permanente e ai cittadini.
      2. I servizi indicati al comma 1 sono di sostegno ai percorsi individuali, di validazione delle competenze individuali, nonché di monitoraggio e di controllo del sistema di apprendimento permanente.
      3. Per l'assolvimento di funzioni di supporto ai percorsi individuali sono previste:

          a) la diffusione di servizi di orientamento e di consulenza individuale;

          b) la diffusione di servizi di informazione, di centri di orientamento bibliografico e di documentazione di ogni tipo, dotati di servizi che consentono

 

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l'accesso autonomo alle varie forme di sapere;

          c) la diffusione dell'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) attraverso le nuove tecnologie.

      4. Per la validazione delle competenze individuali sono previste:

          a) la creazione di un sistema nazionale delle competenze;

          b) l'introduzione di forme di riconoscimento e di certificazione delle competenze;

          c) la previsione di norme che assicurino la mobilità degli individui tra sistemi in ragione delle competenze da essi possedute.

      5. Per le funzioni di monitoraggio e di controllo del sistema di apprendimento permanente sono previsti:

          a) un sistema nazionale di valutazione;

          b) la definizione di obiettivi generali relativi a ciascuna delle componenti del sistema;

          c) l'adozione di modelli comuni di pianificazione e di valutazione degli interventi.

Art. 7.
(Sussidiarietà e concertazione).

      1. Le attività di apprendimento permanente si conformano ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, rivolti al sistema delle autonomie locali, e al principio di sussidiarietà, di cui al quarto comma del citato articolo 118 della Costituzione, rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
      2. I processi di formazione dei piani di attività di apprendimento permanente si conformano ai princìpi del concorso istituzionale,

 

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della partecipazione sociale e dell'integrazione tra i sistemi di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e cultura.

Art. 8.
(Soggetti attuatori).

      1. Alla realizzazione delle attività di apprendimento permanente concorrono le istituzioni scolastiche, le istituzioni formative, le università, i centri di ricerca, le imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni, i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'educazione formale, dell'educazione non formale e informale dei cittadini.
      2. I soggetti attuatori delle attività di apprendimento permanente operano in stretto collegamento tra di loro e interagiscono, quando necessario, con i servizi per l'impiego.
      3. I soggetti attuatori associati in reti nazionali costituiscono l'Osservatorio nazionale dell'apprendimento permanente, con finalità di indirizzo e di coordinamento del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 14.
      4. Sono ammesse all'Osservatorio nazionale dell'apprendimento permanente le associazioni iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 388, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Art. 9.
(Formazione continua aziendale. Impresa formatrice).

      1. È considerata impresa formatrice l'impresa che rispetta standard di qualità formativa nella gestione delle risorse umane.
      2. Gli standard indicati al comma 1 sono definiti in relazione:

          a) al contesto formativo strutturato che sostiene forme di organizzazione del

 

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lavoro finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

          b) alla capacità formativa adeguata per organizzare l'erogazione di interventi formativi specifici, avvalendosi di figure interne a tale fine formate e di lavoratori in grado di trasferire competenze con esperienze e titoli di studio adeguati, insieme al concorso di docenti esterni;

          c) alla disponibilità di locali idonei distinti da quelli destinati alla produzione e di strumenti didattici multimediali per la personalizzazione dei percorsi formativi;

          d) all'adozione di metodologie formative efficaci che comprendano formazione interna e formazione esterna per il miglioramento organizzativo, a partire dai problemi del contesto lavorativo;

          e) alla capacità di raccordarsi con agenzie formative esterne in caso di insufficienza delle strutture dell'impresa;

          f) alla disponibilità a concorrere alla certificazione degli esiti dei processi formativi che devono essere annotati dalle pubbliche amministrazioni nel libretto formativo del lavoratore;

          g) agli standard di accesso dei dipendenti alle opportunità formative interne ed esterne all'impresa;

          h) ai processi di educazione informale presenti all'interno dei luoghi di lavoro e connessi alla qualità delle relazioni tra le persone, alle competenze legate all'attività produttiva e alle conoscenze sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

      3. Le imprese formatrici che presentano le caratteristiche indicate al comma 2 possono essere riconosciute come soggetti formativi dalle pubbliche amministrazioni e costituire, insieme alle agenzie formative accreditate presenti nel territorio, una rete formativa usufruibile anche dalle imprese prive di tali caratteristiche, ma disponibili a fare formazione per i propri dipendenti.

 

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Art. 10.
(Piano formativo).

      1. Nelle imprese con più di quindici dipendenti e negli enti pubblici e privati il piano formativo è definito mediante accordo a livello sindacale aziendale nel quadro di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
      2. L'accordo indicato al comma 1 definisce:

          a) i fabbisogni formativi in riferimento alle strategie aziendali, con particolare riguardo ai bisogni di aggiornamento e di qualificazione dei lavoratori a rischio di obsolescenza professionale, con livelli formativi più bassi, di età avanzata o in condizioni di svantaggio;

          b) l'entità del finanziamento aziendale;

          c) la partecipazione dei lavoratori in termini di utilizzo dei dispositivi contrattuali esistenti volti a rendere conciliabili i tempi della formazione con i tempi e con gli stili di vita dei lavoratori; è in ogni caso assicurato ad ogni lavoratore dipendente un pacchetto individuale di venti ore annue, cumulabile nell'arco di sei anni, destinato alla formazione professionale continua;

          d) l'impatto delle competenze acquisite dai lavoratori sui sistemi di inquadramento e di mobilità orizzontale e verticale.

Art. 11.
(Funzioni e compiti dello Stato).

      1. Lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:

          a) la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione dell'apprendimento permanente su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la

 

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promozione dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 14;

          b) la determinazione degli obiettivi generali da conseguire nelle diverse articolazioni dell'offerta di apprendimento permanente;

          c) la promozione della qualità e dell'innovazione degli interventi;

          d) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sulla domanda e sull'offerta di apprendimento permanente in coordinamento con le regioni;

          e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Funzioni e compiti delle regioni).

      1. Le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:

          a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo dell'apprendimento permanente, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui all'articolo 14, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale;

          b) la ripartizione delle funzioni tra gli enti locali;

          c) la promozione della qualità e dell'innovazione degli interventi;

          d) il sistema di valutazione dell'offerta di apprendimento formativo;

          e) lo sviluppo del sistema informativo regionale;

          f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione iniziale e continua delle diverse figure professionali impegnate nelle attività di apprendimento permanente, per quanto di competenza;

          g) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto

 

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previsto dal Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente.

Art. 13.
(Funzioni e compiti degli enti locali).

      1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

          a) concorre con la regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;

          b) predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale;

          c) programma servizi di informazione e di pubblicizzazione di interesse sovracomunale;

          d) collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale e in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e di valutazione di dimensione regionale.

      2. I comuni e le comunità montane svolgono le seguenti funzioni:

          a) concorrono con la regione e con la provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di apprendimento permanente;

          b) provvedono al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio;

          c) programmano l'uso condiviso delle risorse disponibili;

          d) promuovono le iniziative nell'ambito dell'apprendimento permanente;

          e) concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali;

 

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          f) promuovono la realizzazione e il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema;

          g) organizzano iniziative per l'informazione e per l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità.

Art. 14.
(Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione dell'apprendimento permanente.
      2. Il Piano di azione di cui al comma 1 è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e gli organismi di rappresentanza nazionale del terzo settore. Sullo schema di Piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Piano di azione di cui al comma 1 è approvato all'inizio di ogni legislatura e ha una durata pari alla legislatura stessa.
      4. Il Piano di azione di cui al comma 1 deve prevedere un incremento della partecipazione ad attività di apprendimento permanente conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea.
      5. Il Piano di azione di cui al comma 1, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione delle risorse finanziarie alle regioni.
      6. Il Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il rapporto sullo stato di avanzamento del

 

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Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente circa le attività e i risultati conseguiti al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il finanziamento del diritto all'apprendimento permanente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come rideterminata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.